TITOLO I
I PRINCIPI GENERALI E GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE
Art. 1 -
Principi fondamentali
Art. 2 - Sede, Stemma e
Gonfalone
Art. 3 - Il Territorio
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - Informazione ed accesso
Art. 4 - Diritto di
informazione
Art. 5 - Diritto di accesso
Art. 6 - Ufficio per le
relazioni con il pubblico
CAPO II - Partecipazione popolare
Art. 7 - Diritto di
partecipazione
Art. 8 - Libere forme
associative
Art. 9 - Volontariato
Art.10 - Istituti di
partecipazione
Art.11 - Consulta
Art.12 - Diritto di
udienza
Art.13 - Istanze e
petizioni
Art.14 - Iniziativa
popolare
Art.15 - Azione popolare
Art.16 - Referendum
Art.17 - Modalità
procedimentali del referendum
Art.18 - Effetti dei
referendum
Art.19 - Consultazioni
popolari
CAPO III - Partecipazione al procedimento
amministrativo
Art.20 - Procedimento
amministrativo
Art.21 - Partecipazione al
procedimento
Art.22 - Procedimenti ad
istruttoria pubblica
CAPO IV - Il Difensore Civico
Art.23 - Ufficio del
Difensore Civico
Art.24 - Incompatibilità e
decadenza
Art.25 - Funzioni del
Difensore Civico
Art.26 - Rapporti con il
Consiglio Comunale
Art.27 - Indennità di
funzione
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
Art.28 - Organi del Comune
CAPO I - Consiglio Comunale
Art.29 - Consiglio
Comunale
Art.30 - Regolamento
Interno
Art.31 - Convocazione del
Consiglio
Art.32 - Consiglieri
Comunali
Art.33 - Accesso dei
Consiglieri agli atti e alle informazioni
Art.34 - Gruppi Consiliari
Art.35 - Presidente del
Consiglio
Art.36 - Vice Presidente
del Consiglio
Art.37 - Cessazione dalla
carica del Presidente
e del Vice
Presidente del Consiglio Comunale
Art.38 - Deliberazione di
iniziativa Consiliare
Art.39 - Conferenza dei
CapiGruppo
Art.40 - Commissioni
Consiliari
Art.41 - Commissioni
speciali e di inchiesta
CAPO II - Sindaco
Art.42 -
Sindaco
Art.43 - Competenze del
Sindaco
Art.44 - Nomine
Art.45 - Esperti
CAPO III - Giunta
Art.46 - Giunta
Art.47 - Competenze della
Giunta
Art.48 - Assessori
TITOLO IV
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art.49 - Principi
Art.50 - Forme di gestione
dei servizi
Art.51 - Servizi in
economia
Art.52 - Servizi in
concessione
Art.53 - Aziende speciali
Art.54 - Istituzioni
Art.55 - Revoca degli
Amministratori
Art.56 - Società per
Azioni
Art.57 - Organizzazione
sovracomunale
Art.58 - Convenzione
Art.59 - Consorzi
Art.60 - Unione dei Comuni
Art.61 - Accordi di
programma
Art.62 - Verifica
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
CAPO I - Principi
Art.63 - Ordinamento degli
uffici
Art.64 - Principi e
criteri direttivi
Art.65 - Personale
CAPO II - Segretario Comunale e Direttore Generale
Art.66 - Segretario
Comunale
Art.67 - Direttore
Generale
CAPO III - Attribuzioni e Funzioni
Art.68 - Responsabili di
settore
Art.69 - Incarichi a
contratto
CAPO IV - Responsabilità
Art.70 - Responsabilità
dei responsabili di settore
Art.71 - Responsabilità
del personale
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art.72 - Ordinamento
finanziario e contabile
Art.73 - Beni comunali
Art.74 - Bilancio e
programmazione finanziaria
Art.75 - Controlli interni
- Principi generali
Art.76 - Revisori dei
Conti
Art.77 - Disciplina dei
contratti
TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA
Art.78 - Verifica dello
statuto
Art.79 - Revisione dello
statuto
Art.80 - Regolamenti
Art.81 - Ordinanze
TITOLO VIII
NORME FINALI TRANSITORIE
Art.82 - Entrata in vigore
dello statuto
Art.83 - Norma finale
TITOLO I
I PRINCIPI GENERALI
E GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE
Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune
di Prizzi è Ente Locale Autonomo ed ha rappresentanza generale secondo i
principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione
Siciliana.
2. L'attività amministrativa del Comune è ispirata a criteri di trasparenza,
imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e semplificazione dei
procedimenti e degli atti, sussidiarietà e separazione tra indirizzo politico
e gestione. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi
mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di Settore.
3. Il Comune ispira la propria attività ed assume come principio costitutivo
una coerente azione antimafia contro ogni forma illegale di potere occulto ed
intimidatorio in contrasto con i principi democratici e costituzionali.
4. Il Comune ispira, inoltre, la propria azione ai valori costituzionali di
libertà, uguaglianza, pace, non violenza, giustizia; promuove l'affermazione
della solidarietà nell'ambito della comunità locale; favorisce l'inserimento
nella vita sociale, il diritto allo studio e al lavoro dei soggetti più
deboli, senza distinzione di sesso, età, razza, religione ed opinioni
politiche e sindacali; promuove l'integrazione sociale degli immigrati,
garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad
essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi diritti e doveri dei
cittadini italiani; opera nel rispetto della propria storia, delle proprie
tradizioni e delle testimonianze democratiche e popolari della sua gente;
promuove efficaci servizi sociali secondo il principio di solidarietà, in
collaborazione con l'associazionismo e con il volontariato; favorisce ogni
iniziativa volta a realizzare il rispetto della dignità umana; favorisce,
mediante singoli interventi o mediante un insieme coordinato di interventi, il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali; collabora con
altri Enti Locali per la realizzazione di interessi comuni; coordina e
raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri Comuni, della
Provincia e della Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione
statale e comunitaria.
5. Con il presente statuto si stabiliscono, nell'ambito dei principi fissati
dalla Costituzione e dalle leggi, le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'Ente e, in particolare, si specificano le attribuzioni degli organi, le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, e si stabilisce
l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione
fra il Comune e la Provincia di Palermo, gli istituti della partecipazione
popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del
decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
6. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con la legge
dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Art.2
SEDE, STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune, che risulta dall'aggregazione dell'abitato di Prizzi, della
borgata di Filaga e della borgata di Portella della Croce, ha la sua sede
legale in Corso Umberto I°. Possono essere istituiti entro il territorio
comunale uffici distaccati e sedi di rappresentanza su determinazione del
Sindaco.
2. Il Comune è dotato di un proprio stemma raffigurante tre torri con al
centro un soldato saraceno (cfr. disegno allegato).
3. Il Comune di Prizzi ha un proprio gonfalone costituito da un drappo di
velluto raffigurante tre torri con al centro un soldato saraceno.
4 - L'uso del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.
5 - Il Comune riconosce la solennità civile e religiosa del Santo Patrono "San
Giorgio", che ricade il 23 aprile di ogni anno.
Art.3
IL TERRITORIO
1. Il Comune si estende per kmq 95, confina con i Comuni di Corleone, Palazzo
Adriano, Campofelice di Fitalia, Vicari e Castronovo di Sicilia.
2. Fa parte del territorio comunale, inoltre, "l'isola amministrativa"
denominata c.da Molara, confinante con i Comuni di Corleone e Palazzo Adriano.
3. Per le eventuali variazioni territoriali e di denominazione del Comune si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. 23
dicembre 2000, n. 30.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
Informazione e accesso
Art.4
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1 - Il Comune garantisce ed assicura ai cittadini il diritto di informazione e
di accesso agli atti amministrativi di cui l'Amministrazione Comunale è in
possesso.
2 - Le comunicazioni ai cittadini sono affisse a cura del Responsabile del
Settore Amministrativo all'Albo Pretorio.
3 - Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative alle
attività del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti,
l'Amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta
ritenuti più idonei.
4 - Sarà data, in particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni
semestrali del Sindaco ed a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo.
Art.5
DIRITTO DI ACCESSO
1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto nel regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o
delle imprese.
2 - Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il Comune garantisce
l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse nel
rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dall'apposito
regolamento.
3 - Il regolamento, in particolare:
- disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso e del rilascio di
copie di atti, previo pagamento dei soli costi;
- individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
- detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di
tale diritto;
- detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo
stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande,
progetti, e provvedimenti che li riguardino.
4 - Ai sensi dell'art. 199 dell'O.R.EE.LL., i consiglieri non devono pagare il
costo per il rilascio di copie di documenti. I diritti di segreteria vanno
pagati da tutti, consiglieri compresi, se vengono richieste copie di documenti
autenticati.
5 - Tale generale diritto di accesso dei consiglieri comunali, da esercitarsi
riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di
questo, deve essere coordinato con altre norme vigenti, come quelle che
tutelano il segreto delle indagini penali o la segretezza della corrispondenza
e delle comunicazioni, nonché rispettando il dovere di segreto "nei casi
espressamente determinati dalla legge", e "i divieti di divulgazione dei dati
personali".
Art.6
UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1 - Anche al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati
dal presente titolo, il Comune istituisce un Ufficio per le relazioni con il
pubblico.
2 - In particolare l'ufficio provvede a:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla L. 7/08/1990 n. 241 recepita dalla L.R. 10/91 e
successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da
parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3 - L'Amministrazione Comunale avrà l'onere di organizzare il predetto
Ufficio, individuando idoneo locale accessibile anche ai portatori di
handicap, dotandolo di personale adeguatamente professionalizzato e di idonee
attrezzature. L'Ufficio dovrà essere aperto tutti i giorni nelle ore di
ufficio.
CAPO II
Partecipazione popolare
Art.7
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
1 - Il Comune riconosce nella partecipazione all'attività
politico-amministrativa, economica e sociale dei cittadini, delle associazioni
e dei gruppi portatori di interessi diffusi, uno degli istituti fondamentali
della democrazia.
2 - I diritti di partecipazione spettano, ove non sia diversamente stabilito,
ai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano
residenti nel territorio del comune o vi esercitino stabilmente la propria
attività di lavoro o di studio.
3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei
propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei soggetti
di cui al comma 1.
4 - Ai fini di cui ai commi precedenti l'Amministrazione Comunale favorisce:
a) il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati, per
il tramite dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge e dal
presente statuto.
5 - L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà,
l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i soggetti.
6 - Con apposito regolamento sono disciplinati termini e modalità di esercizio
degli istituti appresso indicati.
Art.8
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1 - Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative senza fine di
lucro che operano nei settori del volontariato, della solidarietà e della
promozione sociale e culturale della comunità locale.
2 - Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale
da almeno un anno, possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo,
suddiviso in sezioni, che verrà annualmente aggiornato a cura
dell'Amministrazione Comunale.
3 - Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina i requisiti e
le modalità per l'iscrizione all'albo.
4 - Le Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'albo, tramite un
proprio delegato, costituiscono l'Assemblea generale delle Associazioni, la
quale ha facoltà di elaborare un documento da presentare all'Amministrazione,
entro il primo semestre di ciascun anno, in sede di programmazione e prima
della predisposizione del bilancio preventivo.
5 - La concessione di strutture, servizi, beni strumentali, contributi,
sussidi ed altri ausili finanziari ad associazioni operanti nel territorio
comunale e senza scopo di lucro, va disciplinata dal regolamento che
stabilisce i criteri e le modalità cui il Comune è tenuto ad attenersi.
Art.9
VOLONTARIATO
1 - Il Comune riconosce l'apporto del volontariato per il conseguimento di
pubbliche finalità e ne promuove l'integrazione nell'erogazione dei servizi,
privilegiando le iniziative che permettono di conseguire i livelli più elevati
di socialità e di solidarietà.
2 - Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati
che esercitano il volontariato e, quando ne sia comprovata la competenza e la
capacità operativa, li impegna in progetti e iniziative da esso coordinati.
Art.10
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
1 - Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e
garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
- la costituzione di consulte;
- l'esercizio del diritto di udienza;
- la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
- la proposizione di referendum;
- la partecipazione e la consultazione popolare.
Art.11
CONSULTA
1 - Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della
comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche.
2 - Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta della Giunta ne
delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La
deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte,
le modalità di convocazione e di funzionamento e gli specifici compiti
assegnati alla consulta.
3 - Il Sindaco nomina i membri sulla base di terne di nominativi segnalate
dalle organizzazioni di settore iscritte all'albo.
Art.12
DIRITTO DI UDIENZA
1 - Il Comune garantisce il diritto ai cittadini, singoli o associati, ad
essere ricevuti dagli amministratori e dai responsabili dei settori e dei
servizi, per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e che
coinvolgono interessi diffusi di competenza comunale.
2 -L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto
e deve avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
3 - Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che
sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi
del procedimento.
Art.13
ISTANZE E PETIZIONI
1 - I cittadini singoli o associati possono presentare istanze per sollecitare
l'intervento dei competenti organi, al fine di ottenere informazioni o
chiarimenti o al fine di sollecitare provvedimenti su questioni di carattere
speciale o generale che coinvolgono interessi collettivi.
2 - I cittadini possono presentare petizioni, sottoscritte da almeno 200
elettori del Comune, al fine di ottenere informazioni o chiarimenti o al fine
di ottenere provvedimenti su questioni di carattere generale, che coinvolgono
gli interessi di una o più categorie di cittadini o dell'intera collettività.
Art.14
INIZIATIVA POPOLARE
1- I cittadini, nel numero non inferiore a 200 anche facenti parte di
associazioni, comitati, organismi vari, possono avanzare proposte articolate
per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei 30 giorni
successivi all'organo competente.
2- La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura
prevista dal regolamento sugli istituti di patecipazione, dovrà essere redatta
sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti
normativi, delle finalità, dei motivi e della eventuale spesa.
3- L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30
giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco, previa
acquisizione dei pareri richiesti dalla legge.
4- Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla
stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
5- L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, e la disciplina
giuridica ed economica del personale;
b) i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi locali e tariffe,
bilanci e consuntivi;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6- Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del
diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere
al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici
comunali competenti.
Art.15
AZIONE POPOLARE
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano
al Comune.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o
il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai
ricorsi promossi dall'elettore.
Art.16
REFERENDUM
1 - Gli elettori del Comune, con le modalità specificate negli articoli
successivi, possono richiedere referendum :
a) consultivi, intesi a rilevare l'orientamento dell'elettorato su scelte,
programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale e/o su atti amministrativi
a contenuto generale;
b) propositivi, intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento Comunale di
atti amministrativi generali, non comportanti spese;
c) abrogativi, intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di atti
amministrativi a contenuto generale, su materie di esclusiva competenza
locale.
2 - Hanno diritto al voto, nelle consultazioni referendarie, tutti i cittadini
del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età ed iscritti nelle liste
elettorali.
3 - Non possono essere indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi
aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti riguardanti tributi locali e tariffe;
b) bilancio e conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
d) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute,
appalti o concessioni;
e) i provvedimenti relativi al personale;
d) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del
Comune nei confronti di terzi;
e) i provvedimenti sanzionatori;
f) i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
g) i provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o
privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;
h) i provvedimenti riguardanti la programmazione e la realizzazione delle
opere pubbliche;
i) i provvedimenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria
nell'ultimo quinquennio;
j) gli statuti e i bilanci delle aziende speciali;
k) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici
gruppi di persone;
l) gli statuti e i regolamenti comunali;
m) gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere
generale risultanti da piani e programmi.
Art.17
MODALITA' PROCEDIMENTALI DEL REFERENDUM
1 - I referendum sono indetti dal Sindaco per la data fissata nel periodo
previsto dal Regolamento.
2 - I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale;
3 - Il Consiglio Comunale stabilisce nel regolamento sugli istituti di
partecipazione:
a) i requisiti di ammissibilità ed i tempi;
b) le condizioni di accoglimento;
c) le modalità organizzative delle consultazioni.
4 - Le consultazioni referendarie devono riguardare materia di esclusiva
competenza locale, si possono svolgere una volta l'anno, nel periodo fissato
nel Regolamento.
5 - Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta
sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che
sussistano ragioni di particolari necessità ed urgenza debitamente motivate
nello stesso atto adottato.
6 - Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini
chiari ed intelligibili.
7 - L'ammissibilità dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è
sottoposta alla valutazione di una commissione, composta dal Segretario
Comunale cui spetta la presidenza, dal Difensore Civico, se nominato, e da un
magistrato a riposo e/o da un docente nelle discipline giuridiche ed
economiche o, da entrambi se non è nominato il Difensore Civico, scelti in
base a criteri stabiliti dal regolamento e nominati dal Consiglio Comunale con
la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
7 - Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia
stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o di
revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo
oggetto, la commissione di valutazione decide sull'ammissibilità dei quesiti
referendari.
Art.18
EFFETTI DEI REFERENDUM
1 - Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla
votazione almeno il 50 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la
maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le
schede bianche e nulle.
2 - L'esito del referendum consultivo non vincola gli organi comunali
competenti, i quali possono discostarsi dalla volontà degli elettori
indicandone espressamente i motivi.
Nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, resta la
possibilità per il Consiglio di recepire l'orientamento degli elettori.
3 - L'esito del referendum abrogativo e propositivo vincola gli organi
comunali competenti i quali si adeguano entro sessanta giorni dalla
proclamazione dell'esito della consultazione, uniformando i propri atti nei
modi e nei termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione.
Art.19
CONSULTAZIONI POPOLARI
1 - Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella
realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche
limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e
nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, in consultazioni di
settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2 - Sulle risultanze di tali consultazioni indette dal Sindaco su proposta
della Giunta o del Consiglio, il Sindaco promuove un dibattito in Consiglio
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito.
3 - Il Sindaco può convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria,
per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte per la
verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4 - Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed
autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni
sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, nei limiti delle proprie
disponibilità e nei modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art.20
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1 - Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del
procedimento amministrativo. A tal fine:
· adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle
disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
· si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale,
delle conferenze dei servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o
assensi da altre amministrazioni;
· favorisce nei limiti previsti dalla legge la conclusione di accordi, fra
l'Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale
ovvero determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
Art.21
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1 - Nelle materie di propria competenza, il Comune, gli Enti, gli istituti e
le aziende da esso dipendenti o controllati, assicurano la partecipazione dei
destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi
al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti.
2 - I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:
· di prendere visione degli atti del procedimento;
· di presentare memorie scritte e documenti;
· di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze
rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
· di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi
fini;
· di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
· di essere informati dell'avvio del procedimento, limitatamente ai soggetti
nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti ed ai
soggetti che devono intervenire per legge o per regolamento, con le
limitazioni e le modalità di cui alle disposizioni di legge vigenti.
3 - Il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al
comma precedente.
Art.22
PROCEDIMENTI AD ISTRUTTORIA PUBBLICA
1 - Nei procedimenti amministrativi che riguardino la formazione di atti
normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento
finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2 - Il Consiglio Comunale indice l'istruttoria pubblica allorché ne facciano
richiesta:
- la Giunta;
- almeno 200 soggetti di cui all'art.7.
3 - L'istruttoria pubblica si svolge nella forma di pubblico contraddittorio.
Ad esso possono partecipare, anche per il tramite di un esperto, i titolari
dei diritti di partecipazione, nonché i portatori di interessi diffusi. Il
provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze
dell'istruttoria.
4 - Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina le modalità di
raccolta delle firme per la richiesta, nonché le forme di pubblicità e le
modalità di svolgimento dell'istruttoria che deve essere conclusa entro tempi
certi.
CAPO IV
Il Difensore Civico
Art.23
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
1 - Può essere istituito - anche in forma associata - con provvedimento del
Consiglio Comunale e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati,
l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di garantire l'imparzialità, il buon
andamento della pubblica amministrazione ed una più efficace tutela dei
cittadini nei confronti dei comportamenti e provvedimenti compiuti
dall'amministrazione.
Se dopo due votazioni consecutive, eseguite nella stessa seduta, non viene
raggiunta la predetta maggioranza, si procede, in sedute successive da tenersi
rispettivamente entro dieci giorni, ad ulteriori votazioni. Il provvedimento
si intende approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2 - Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie
funzioni con probità, imparzialità, onestà ed indipendenza. In particolare, il
Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
in attuazione della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3 - L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ufficio
sono disciplinati dal regolamento.
4 - Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione
segreta e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
Comune. Se dopo due votazioni consecutive, eseguite nella stessa seduta, non
viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede in sedute successive da
tenersi rispettivamente entro dieci giorni ad ulteriori votazioni. La nomina
sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5 - Il Difensore Civico resta in carica per 5 anni e non è immediatamente
rieleggibile. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
Può essere rieletto una sola volta.
6 - Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle
mani del Sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "Mi
impegno di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione Siciliana
e lo Statuto Comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del
pubblico bene".
7 - Alle organizzazioni sindacali, sociali ed imprenditoriali devono essere
garantite dalle norme regolamentari forme di interlocuzione propositive e
ricognitive col Difensore Civico.
Art.24
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1 - La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che abbiano
conseguito un diploma di laurea e che per preparazione ed esperienza diano
ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza sulle funzioni da
espletare, con le modalità stabilite da apposito regolamento.
2 - Non può essere nominato Difensore Civico:
· chi ricopre cariche in partiti politici, in associazioni sindacali e di
categoria;
· chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
· i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli
amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;
· i ministri di culto;
· gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a
partecipazione pubblica;
· chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici
continuativi con l'Amministrazione comunale;
· chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo
grado, che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del Comune;
· non può essere nominato difensore civico chi sia stato candidato nelle
ultime elezioni politiche amministrative e chi abbia ricoperto nel biennio
precedente la nomina, incarichi di governo, nazionale o locale.
3 - Il Difensore Civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, ovvero:
· per dimissioni;
· per decadenza, dichiarata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta,
quando nel corso del mandato si verifichi un impedimento grave o una causa
sopravvenuta di incompatibilità.
4 -Il Difensore Civico può essere rimosso dall'incarico per gravi motivi
inerenti l'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio
Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
Art.25
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
1 - Il Difensore Civico esercita la sua funzione nell'ambito del territorio
comunale. Egli interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di
propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le
istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi
pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia
sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non
sussistano carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettano l'esito.
2 - A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato,
documenti, notizie e chiarimenti, nei limiti e con le prerogative assegnate ai
Consiglieri Comunali.
3 - Acquisite tutte le informazioni utili:
a. rassegna per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha
richiesto l'intervento, nei termini previsti dal regolamento;
b. invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo,
dandone pure comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e
agli organi competenti, a provvedere entro termini congruamente definiti;
c. segnala al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e agli organi
sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all'esito
dell'invito di cui alla superiore lett. "b".
4 - L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto
dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può
altresì, chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o
vizi procedurali.
5 - Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima
collaborazione all'attività del Difensore Civico.
6 - Non rientrano nel campo di intervento del Difensore Civico i rapporti di
pubblico impiego.
7 - Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti e sui
procedimenti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale,
amministrativa o civile.
Art.26
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1 - Il Difensore Civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni
riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando
proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2 - La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alla presentazione e viene resa pubblica mediante affissione
all'albo pretorio per 30 gg..
Il Presidente del Consiglio Comunale può invitare il Difensore Civico a
fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
3 - In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di
urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne
relazione al Consiglio Comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della
seduta, secondo le modalità prescritte nel regolamento.
Lo stesso Consiglio o la Giunta o il Sindaco possono chiedere al Difensore
Civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su
determinati disfunzioni o ritardi.
Art.27
INDENNITA' DI FUNZIONE
1 - Al Difensore Civico spetta un'indennità pari al 20% di quella prevista per
il Sindaco, o la diversa indennità stabilita dagli organi competenti qualora
l'Ufficio del Difensore Civico venga istituito in forma associata.
TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art.28
ORGANI DEL COMUNE
1 - Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2 - In attuazione dell'art. 1 del presente Statuto, gli Organi del Comune
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
Esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti.
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art.29
1 - Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo del Comune ed è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2 - Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, e i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari
ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di
opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli
storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i
conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle dette materie;
c) i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e
di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura
al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
k) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici
incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture;
l) la nomina del collegio dei revisori dei conti e del difensore civico;
m) ogni altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge regionale o dal
presente statuto, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo
politico e gestione.
3 - La funzione di indirizzo del Consiglio si realizza, oltre che con
l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza,
con l'approvazione di direttive generali e ordini del giorno.
4 - La funzione di controllo si realizza mediante:
- le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del Sindaco sullo stato
di attuazione del programma e sull'attività svolta;
- le valutazioni in ordine alla relazione annuale del Sindaco sull'attività
degli esperti;
- la proposizione al Sindaco di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- l'istituzione a maggioranza assoluta dei componenti, di commissioni
speciali, anche di indagine, i cui poteri, la composizione e il funzionamento
sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- la richiesta di pareri e relazioni ai Revisori dei Conti del Comune e agli
organi di controllo interno.
Art.30
REGOLAMENTO INTERNO
1 - Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 - Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del
Consiglio e indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione
debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per
legge al Comune.
Art.31
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1 - Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e viene
presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio Comunale.
2 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso, contenente
l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima
di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei Consiglieri o al domicilio
eletto nel Comune. Della avvenuta consegna è fatta relazione di notifica dal
Messo Comunale, osservate le modalità di cui agli artt. 139 e seguenti del
codice di procedura civile.
3 - Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti
all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi
nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento interno.
4 - La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un
quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la
riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
5 - Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai
commi precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma, in tal
caso, ogni delibera, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti,
può essere differita.
6 - Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del
Sindaco, quindi le proposte delle Commissioni consiliari, se nominate, e dopo
le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una
seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva,
salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
7 - Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere
necessario, il Presidente, sentito il Sindaco e i capi gruppo, può convocare
l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, con la partecipazione di
Parlamentari e politici locali, rapresentanti di organismi di partecipazione
popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, nonché di
rappresentanti di altre istituzioni pubbliche e/o private interessate ai temi
da discutere. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate
deliberazioni che comportino a carico del Comune l'assunzione di impegni di
spesa
Art.32
CONSIGLIERI COMUNALI
1 - I Consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro
funzione senza vincolo di mandato.
2 - Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di
surrogazione, non appena sia stata adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
3 - I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal
regolamento, hanno diritto di:
- presentare atti ispettivi;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- intervenire nella discussione e presentare emandamenti alle proposte di
deliberazione poste in discussione.
4 - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque
sedute consiliari consecutive decade.
5 - La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio, previa contestazione
all'interessato, garantendo allo stesso il diritto di far valere le cause
giustificative, secondo la procedura stabilita nel regolamento.
6 - Nel caso di sospensione di un Consigliere il Consiglio, nella prima
adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede
alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle
funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo
gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo
alla surrogazione.
Art.33
ACCESSO DEI CONSIGLIERI
AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI
1 - I Consiglieri hanno diritto di:
- prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale,
dalle aziende e dagli Enti da questa dipendenti o controllati;
- avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.
2 - In ogni caso i Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3 - Qualora i Consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino
l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata
al Sindaco, e sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente
statuto, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
Art.34
GRUPPI CONSILIARI
1 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla
prima seduta del Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza
la costituzione, la denominazione, la composizione dei gruppi e la nomina del
capo gruppo.
2 - In assensa di tale ultimo adempimento è considerato Capogruppo il
Consigliere eletto con il maggior numero di voti.
3 - La composizione ed il funzionamento del gruppo saranno disciplinati dal
regolamento sul funzionamento del Consiglio.
4 - I gruppi devono essere costituiti da almeno 3 Consiglieri.
5 - I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio
in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la
manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
Art.35
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1 - Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e
surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vice
Presidente secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
2 - Il Presidente del Consiglio Comunale:
- rappresenta il Consiglio;
- lo convoca e lo presiede;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le
proposte del Sindaco, dei Consiglieri, dei responsabili di settore, nonché dei
soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- riceve le determinazioni delle Commissioni consiliari, se costituite, e le
porta a conoscenza del Consiglio;
- apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui
diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del
Consiglio e di limitare l'accesso del pubblico.
3 - Al Presidente del Consiglio Comunale vengono assegnati locali e
attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'Ufficio. Lo stesso per
l'espletamento del proprio Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente
appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
Art.36
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1 - Il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente secondo le modalità
previste dalla legge e dal regolamento.
2 - In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere
presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art.37
CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE
E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale cessano dalla
carica per dimissioni, decadenza o revoca per cattivo esercizio della
funzione.
2 - Nel caso di cessazione contemporanea del Presidente e del Vice Presidente
assume la presidenza del Consiglio Comunale il consigliere più anziano per
voti sino all'elezione del Presidente che deve avvenire nella prima seduta
utile.
3 - Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono presentate al
Consiglio Comunale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
4 - La richiesta di revoca per cattivo esercizio della funzione, del
Presidente e/o del Vice Presidente, motivata dal venir meno della neutralità
del ruolo dagli stessi ricoperto, deve essere sottoscritta dal Sindaco o da
altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un quinto degli eletti.
Essa è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Il Consiglio pronuncia la revoca con il voto
palese favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Art.38
DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA CONSILIARE
1 - Il Consiglio Comunale esercita il diritto di iniziativa tramite la
presentazione di proposte di delibere concernenti le materie di competenza del
Consiglio come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le
proposte di deliberazione sono formulate per iscritto e accompagnate da una
breve illustrazione del Consigliere proponente. Esse sono trasmesse al
Presidente del Consiglio ed al Sindaco il quale provvederà ad inviarle al
Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri secondo la normativa
vigente. Le proposte di delibere munite dei prescritti pareri vengono
trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad iscrivere le
proposte all'ordine del giorno.
Art.39
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1 - La conferenza dei Capigruppo si riunisce sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questo, del
Vice Presidente.
2 - Alla conferenza dei Capigruppo hanno facoltà di partecipare, se invitati,
senza diritto di voto il Sindaco e gli Assessori.
3 - La conferenza è competente in ordine alla programmazione dei lavori e alla
predisposizione del calendario delle attività del Consiglio.
Art.40
COMMISSIONI CONSILIARI
1 - Il Consiglio può costituire al suo interno, Commissioni composte da
Consiglieri che rappresentano, con criterio propozionale, tutti i gruppi
consiliari, nelle materie previste dal Regolamento.
2 - Le Commissioni svolgono funzione consultiva, adottando pareri obbligatori
ma non vingolanti per il Consiglio che, qualora si discosti dal parere reso
dalla competente Commissione, deve motivare la propria decisione difforme.
3 - Il Regolamento stabilisce la competenza delle Commissioni e ne disciplina
l'attività.
4 - Alle sedute delle Commissioni hanno facoltà di partecipare, se invitati,
senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori; intervengono inoltre, su
richiesta della Commissione, i Revisori dei Conti, il Segretario Comunale, il
Direttore Generale, se nominato, i Responsabili di Settore e i Direttori di
Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o controllati dal Comune.
Art.41
COMMISSIONI SPECIALI E D' INCHIESTA
1 - Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può
istituire al suo interno, con criterio proporzionale, su materie di interesse
dell'Ente, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o d'inchiesta, aventi
funzioni di controllo e di garanzia.
2 - La presidenza di ciascuna delle suddette Commissioni consiliari è
attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La
composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette Commissioni sono
disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3 - La Commissione può acquisire informazioni dagli stessi soggetti di cui
all'ultimo comma del precedente articolo.
4 - Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi
l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al
Sindaco, il quale ha facoltà di respingerla con provvedimento motivato.
5 - La Commissione deve concludere i propri lavori e informare il Consiglio
entro un mese dall'insediamento. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità,
il Consiglio può concedere una proroga di non oltre 30 giorni.
Art.42
SINDACO
1 - Il Sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico, dai
cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell'intera
popolazione di Prizzi.
2 - E' il capo dell'Amministrazione Comunale ed ha la titolarità delle
funzioni di competenza statale in veste di Ufficiale di Governo; ha la
rappresentanza legale, anche processuale dell'Ente quando questa non spetti ai
responsabili di settore.
3 - Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Il
distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4 - Il Sindaco dura in carica cinque anni e può essere rieletto secondo la
normativa regionale vigente. Cessa dalla carica per decadenza, dimissioni,
rimozione, morte o impedimento permanente, o a seguito dell'approvazione da
parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, con conseguente cessazione
dalla carica della Giunta.
Art.43
COMPETENZE DEL SINDACO
1 - Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente
statuto, nonché quelle non espressamente attribuite ad altri organi del Comune
o ai responsabili di settore.
In particolare:
· cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di
indirizzo politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando
l'attività degli Assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti dei
singoli Assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi
politici, sottoponendoli all'esame della Giunta. Il Sindaco può sospendere gli
atti del Direttore Generale di natura di indirizzo politico-amministrativo;
· nomina gli Assessori e tra questi il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento;
· attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo
consenta;
· convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne assicura il
regolare svolgimento;
· richiede, laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Consiglio
Comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli argomenti per i quali
chiede l'inserimento dell'ordine del giorno del Consiglio stesso;
· risponde, anche per il tramite di un Assessore delegato, agli atti ispettivi
presentati dai Consiglieri Comunali, entro 30 giorni dalla loro presentazione
presso la Segreteria;
· presenta semestralmente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo
stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti
particolarmente rilevanti;
· indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze
cittadine;
· promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile
del procedimento;
· nomina i responsabili di settore, attribuisce e definisce gli incarichi
apicali, anche al di fuori della dotazione organica nei limiti fissati dalle
leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, e nomina i funzionari
responsabili dei tributi;
· affida incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità e/o
di collaborazione coordinata e continuativa a professionisti esterni, nel
rispetto del regolamento di organizzazione;
· designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni da esso dipendenti o controllati e vigila sull'attività degli
stessi;
· nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei
criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;
· nomina esperti estranei all'Amministrazione;
· presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta
sull'attività svolta dagli esperti;
· promuove le forme di collaborazione e di cooperazione con altri Comuni, con
la Provincia Regionale e con la Regione, con gli enti e con le associazioni
cittadine;
· adotta le ordinanze d'urgenza in materia di ordine pubblico, igiene e
sanità;
· coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle
esigenze complessive e generali degli utenti;
· sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o
delegate al Comune;
· sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materia di
interesse comunale.
Art.44
NOMINE
1 - Il Sindaco provvede alle nomine e/o alle designazioni, nel rispetto dei
principi in materia di pari opportunità, dei rappresentanti del Comune in
Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate, ovvero dei
componenti degli organi consultivi del Comune,
Art.45
ESPERTI
1 - Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza,
il Sindaco può conferire incarichi, rinnovabili con provvedimento motivato, ad
esperti estranei all'amministrazione, dotati di documentata professionalità.
2 - Nell'ambito delle competenze, relative a specifici progetti, loro
attribuite dal Sindaco con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un
ruolo di impulso e consulenza nei confronti del Sindaco.
3 - Per lo svolgimento della propria attività gli esperti si avvalgono della
struttura organizzativa dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco.
4 - Il numero degli esperti e il loro compenso sono fissati dalla legge.
Art.46
GIUNTA
1 - La Giunta, organo di Amministrazione attiva del Comune, è composta dal
Sindaco, che la presiede e da sei Assessori da lui nominati, rispettando,
tendenzialmente, le pari opportunità.
Art.47
COMPETENZE DELLA GIUNTA
1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività
propositiva nei confronti del Consiglio.
2 - Spettano alla Giunta, tutte le competenze previste dalla legge, tra le
quali:
a) l'attuazione degli atti di indirizzo generale approvati dal Consiglio;
b) l'approvazione del PEG - piano esecutivo di gestione - o del programma di
assegnazione delle risorse e degli obiettivi - P.R.O. - e le sue variazioni,
sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, nonché
l'approvazione del piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ai
Responsabili di Settore, predisposti dal Direttore Generale;
c) l'adozione degli atti di carattere generale in materia di assunzione e
organizzazione del personale, in particolare del regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio e del Programma triennale del fabbisogno del personale.
Art.48
ASSESSORI
1 - In relazione ai contenuti del documento programmatico del Sindaco, con
delega dello stesso, ad ogni Assessore viene attribuito il compito di dare
impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o
di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione
agli indirizzi della Giunta e del Consiglio.
2 - Gli Assessori presentano alla Giunta una relazione sui risultati raggiunti
in relazione agli obiettivi fissati.
3 - Il Sindaco può delegare agli Assessori la firma di atti che la legge e lo
statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza o a quella dei
responsabili di settore.
TITOLO IV
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art.49
PRINCIPI
1 - Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2 - I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
· che siano effettivamente accessibili agli utenti;
· che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
· che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e
modalità di accesso al servizio;
· che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3 - Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata
l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al
pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su
iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del
titolo II del presente statuto.
Art.50
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
1 - I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
a) in economia, quando lo consentano le modeste dimensioni o le
caratteristiche del servizio;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche e
di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, quando
lo richieda la natura economica e imprenditoriale del servizio o dei servizi
interessati;
d) a mezzo di istituzione, quando si tratta di servizi sociali, senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale quando sia opportuna, per la natura del servizio, la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria a norma dell'art. 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
g) nelle altre forme previste dal Testo Unico degli Enti Locali per i servizi
privi di rilevanza industriale.
2 Per la gestione di determinati servizi il Comune può ricorrere alle forme
associative di cui al capo V, titolo II, parte I del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
3 - La forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa iniziativa della
Giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della
comparazione con le eventuali alternative.
4 - La scelta compiuta dal Consiglio è sottoposta a verifica annuale.
Art.51
SERVIZI IN ECONOMIA
1 - Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura
delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia
gestionale.
2 - La proposta di gestione del servizio in economia è accompagnata da una
stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie
e dall'indicazione dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali
risorse.
3 - La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del
bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei
servizi resi in economia.
4 - I revisori dei conti esprimono le proprie valutazioni analitiche
sull'economicità dei servizi nella relazione sul consuntivo.
Art.52
SERVIZI IN CONCESSIONE
1 - Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della concessione,
l'impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono
prescelti con procedure ad evidenza pubblica fra aspiranti che offrano
garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
2 - Il disciplinare di concessione definisce la durata del rapporto, le
modalità del rinnovo, con esclusione di ogni forma di rinnovo tacito,
l'eventuale diritto di prelazione del concessionario, gli obblighi di
quest'ultimo, le modalità di verifica dei risultati nonché dei costi e dei
vantaggi economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante
certificazione.
Art.53
AZIENDE SPECIALI
1 - Per la gestione di uno o più servizi che è opportuno affidare ad una
struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale, il Consiglio
Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali.
2 - Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo
tecnico ed economico va costituita un'unica Azienda.
3 - La deliberazione di costituzione dell'Azienda determina gli apporti
patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di
fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e
sui costi, individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie
necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio
economico della gestione.
4 - L'Azienda ha un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale,
contestualmente alla deliberazione di costituzione dell'Azienda stessa a
maggioranza assoluta dei componenti.
5 - Lo statuto stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi
e sul funzionamento dell'Azienda, in modo che siano assicurate l'autonomia
imprenditoriale dell'Azienda stessa, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
della gestione; individua gli atti fondamentali dell'Azienda da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale; determina le modalità di vigilanza
sull'attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito
organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione;
disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6 - Gli atti fondamentali dell'Azienda, ad eccezione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo, si intendono approvati dal Consiglio Comunale, quando
siano sottoposti ad approvazione, se il Consiglio non si pronuncia entro 30
gg. dalla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.
7 - Organi dell'Azienda sono il Consiglio dell'Amministrazione, il Presidente
ed il Direttore.
8 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di tre, sono
nominati dal Sindaco, a seguito di pubblico bando, tra persone che risultino
munite di competenza tecnica, gestionale e amministrativa comprovata da
curricula, e nel rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto dell'Azienda.
9 - Il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione.
10 - Il Direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'Azienda.
Viene assunto con contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando.
Art.54
ISTITUZIONI
1 - L'"Istituzione" è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2 - Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano
di particolare autonomia gestionale, costituisce "Istituzioni" mediante
apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina
dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di
apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
a) i costi dei servizi;
b) le forme di finanziamento;
c) le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi.
3 - Il regolamento determina:
a) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo
dell'Istituzione;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
c) l'ordinamento finanziario e contabile;
d) le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4 - Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto
di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di
professionalità.
5 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al
momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio
preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
6 - Gli organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente ed il Direttore.
7 - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco
tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa e di
eleggibilità a Consigliere Comunale. I componenti del Consiglio di
Amministrazione sono quattro. Entrambi gli organi durano in carica un
quinquennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono
ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati in
surroga durano in carica fino alla durata dell'organo.
8 - Il Direttore dell'Istituzione viene nominato dal Sindaco, tra coloro che
abbiano i requisiti di comprovata esperienza amministrativa e di eleggibilità
a Consigliere Comunale, per un periodo di cinque anni e può essere
riconfermato una sola volta.
9 - Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento e le
competenze di gestione generale del Consiglio di Amministrazione.
10 - La gestione economico-finanziaria dell'Istituzione è soggetta a controllo
del collegio dei revisori dei conti.
Art.55
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1 - Il C.d.A. dell'Azienda o dell'Istituzione dura in carica 5 anni e può
essere revocato anticipatamente dal Sindaco con provvedimenti motivati
contenenti le ragioni della revoca con le comunicazioni dei nuovi obiettivi
programmatici.
2 - Possono essere altresì revocati, con provvedimento motivato dal Sindaco i
singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art.56
SOCIETA' PER AZIONI
1 - I servizi di carattere imprenditoriale possono essere svolti mediante
società per azioni o a responsabilità limitata, costituite o partecipate dal
Comune anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma
dell'art. 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) quando ricorra l'opportunità di una gestione in regime di mercato mediante
una struttura dotata di piena autonomia patrimoniale e gestionale;
b) quando risulti l'utilità dell'apporto di privati qualificati sotto il
profilo imprenditoriale o finanziario o dell'esperienza acquisita nel settore,
che condividano il rischio di impresa;
c) quando sia conveniente finanziare quote significative del capitale
attraverso il mercato, anche con la partecipazione degli utenti e dei
lavoratori alla costituzione del capitale medesimo.
2 - La proposta di deliberazione della costituzione della società o della
partecipazione comunale al capitale della medesima è presentata al Consiglio
Comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le
previsioni sulla domanda di servizio e sui costi, stabilisce gli oneri a
carico del Comune, stima le entrate previste e determina le condizioni per
l'equilibrio economico della gestione.
3 -La selezione dei soci privati deve avere luogo mediante procedura di
evidenza pubblica, tenuto conto dell'eventuale pluralità di offerte e delle
alternative esistenti, previo parere da richiedere a soggetti di elevata
qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
4 - Lo statuto societario stabilisce:
a) il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di
nomina del Sindaco;
b) le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le
direttive dell'Ente Locale a cui la società è vincolata nella sua azione;
c) le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
d) la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune, in
conformità a quanto disposto dall'art. 55.
Art.57
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1 - Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con
altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare
unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto
puramente istituzionale, compresa l'eventuale gestione in s.p.a. con la
Provincia Regionale di Palermo e con i Comuni interessati a realizzare
particolari obiettivi.
Art.58
CONVENZIONE
1 - Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni e servizi determinati, individuando anche nuove attività
di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o
loro enti strumentali.
2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla
legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati.
Art.59
CONSORZI
1 - Per la gestione comune di uno o più servizi, il Consiglio Comunale
promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia
Regionale, e/o con altri Enti Locali secondo le modalità previste dal presente
statuto per le aziende speciali.
2 - Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati
approva una convenzione ai sensi del precedente articolo 58, unitamente allo
statuto del consorzio.
3 - L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli Enti
interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di
partecipazione.
4 - Il Comune è rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
Art.60
UNIONE DEI COMUNI
1 - Il Comune può costituirsi in Unione, insieme ad uno o più Comuni, di norma
contermini e, preferibilmente appartenenti allo stesso ambito territoriale
ottimale individuato dalla Regione, per l'esercizio congiunto di una pluralità
di funzioni.
2 - L'Unione esercita i servizi alla stessa affidati secondo la disciplina
fissata dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e secondo le previsioni dell'atto
costitutivo e dello Statuto che vengono approvati dai rispettivi Consigli
Comunali dei Comuni aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per
le modifiche statutarie.
Art.61
ACCORDI DI PROGRAMMA
1 - Ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile in
Sicilia - in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della L.R. n.
7/1992 - in "quanto compatibili" con le previsioni legislative della L.R.
n.48/1991, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di più Comuni, della Provincia, della Regione
e/o di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Art.62
VERIFICA
1 - In sede di prima applicazione dello statuto e comunque entro due anni, il
Consiglio Comunale effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di
stabilire se convenga proseguirne l'erogazione e se le forme di gestione in
atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nelle leggi
e nello statuto.
2 - Unitamente al bilancio di previsione il Consiglio Comunale approva, su
proposta della Giunta, un documento contenente le priorità e gli indirizzi
programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica
generale delle tariffe non regolamentate da norme di legge.
3 - I responsabili dei servizi presentano annualmente una relazione tecnica
che evidenzi analiticamente i costi e i ricavi dei servizi stessi. La Giunta,
in base a tale relazione, riferirà annualmente al Consiglio Comunale, in sede
di approvazione di conto consuntivo, sulla gestione dei servizi stessi e sui
risultati raggiunti, in riferimento al programma annuale. Salvo casi di
comprovata necessità, sulla base dell'esame complessivo dei risultati di
gestione, il Consiglio Comunale provvede a verificare ogni anno la scelta
operata.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
CAPO I
Principi
Art.63
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
1 - La struttura organizzativa del Comune è articolata in:
a. settori (unità organizzativa di massima dimensione);
b. servizi (unità organizzativa di base);
c. uffici
in base a criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità di
gestione, professionalità, responsabilità e rispondenza al pubblico interesse.
2 - I responsabili di settore sono individuati secondo i criteri fissati nel
Regolamento di Organizzazione.
3 - I responsabili di settore provvedono ad organizzare gli uffici ed i
servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore
Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla
Giunta Comunale.
4 - Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi
indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Consiglio Comunale, dal
Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art.64
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1 - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra
compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente
attribuiti agli organi di governo e ai responsabili di settore.
2 - L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto
organizzativo si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e
servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze
dell'utenza. Essa si sviluppa per programmi e progetti. A tale principio si
informa anche l'organizzazione del lavoro;
b) i compiti degli uffici e servizi in funzione degli obiettivi assegnati alle
singole unità organizzative;
c) l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore
avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia
decisionale dei soggetti;
d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione
del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
3 - L'Amministrazione e i responsabili di settore valorizzano il sistema delle
relazioni sindacali come contributo alla definizione delle politiche di
impiego e valorizzazione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro.
4 - Nell'ambito dei suddetti criteri, il Comune organizza i propri uffici e
servizi.
Art.65
PERSONALE
1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono
disciplinati dagli accordi collettivi nazionali del settore. Appositi
regolamenti provvedono:
a) a determinare la dotazione organica del personale a livello generale di
ente, suddividendola unicamente per categorie e profili professionali, in
conformità ai principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa
ed assicurando la formazione e l'aggiornamento del personale.
b) a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo i
principi generali e i criteri direttivi di organizzazione degli stessi;
c) a disciplinare le modifiche di verifica e di valutazione dell'attività dei
Responsabili di Settore secondo criteri che tengono conto delle condizioni
organizzative e ambientali. Tali verifiche e valutazioni hanno per oggetto i
risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del
responsabile di settore;
d) ad attribuire ai responsabili di settore le responsabilità gestionali, per
l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, non espressamente
stabilite dalla legge o dal presente statuto;
e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
CAPO II
Segretario Comunale e Direttore Generale
Art.66
SEGRETARIO COMUNALE
1 - Il Segretario Comunale, fermo restando la sua dipendenza dall'Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle
procedure di legge in vigore.
2 - Il Segretario svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse
del Comune, nel rispetto delle direttive del Sindaco. Il Segretario, in
particolare:
a) esercita le competenze proprie del Direttore Generale, qualora sia stato
investito di detto ruolo;
b) sovrintende e coordina i responsabili di settore, presiedendo a tal fine la
conferenza di coordinamento dei responsabili di settore, qualora il Direttore
Generale non sia stato nominato;
c) assiste il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con
esso;
d) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute
del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione,
avvalendosi del personale all'uopo incaricato;
e) rilascia, ove richiesto, parere di legittimità sugli atti che devono essere
adottati, dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta;
f) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i responsabili di
settore;
g) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
h) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva
competenza di un responsabile di settore, necessari all'esercizio delle sue
funzioni;
i) partecipa, se richiesto, alle sedute delle Commissioni istituite dal
Consiglio Comunale;
j) adotta e sottoscrive gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza
esterna, per i quali gli è attribuita competenza;
k) dispone di una struttura di collaborazione formata dal personale dell'Ente
e posta alle sue dirette dipendenze;
l) presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum;
m) riceve l'atto di dimissione del Sindaco e degli Assessori;
n) redige il processo verbale del giuramento degli Assessori prima di essere
ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
o) cura la pubblicazione degli atti deliberativi ed attesta, su dichiarazione
del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei
provvedimenti e degli atti del Comune;
p) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti
o conferitagli dal Sindaco.
3 - Nell'ipotesi in cui il Sindaco assegni le funzioni proprie del Direttore
Generale al Segretario Comunale, spetta a quest'ultimo un'indennità, nel
rispetto di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
della categoria.
4 - Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere
un Vice Segretario, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei
Segretari, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in caso di vacanza,
assenza o impedimento.
5 - I risultati delle prestazioni svolte dal Segretario Comunale sono soggetti
a valutazione secondo i criteri e le procedure determinati dall'Ente.
6- Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del
Sindaco o del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta,
per violazione dei doveri d'ufficioe previo contradditorio con l'interessato.
7- Il Sindaco può autorizzare il Segretario Comunale allo svolgimento di
incarichi o attività esterne ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 465/97 ed in
conformità con la disciplina del Pubblico Impiego.
Art.67
DIRETTORE GENERALE
1 - Il Sindaco, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni
sommate raggiungono i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale,
secondo i criteri e le procedure stabiliti in sede di convenzione, al di fuori
della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2 - Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della
Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato
del Sindaco.
3 - Compete al Direttore Generale:
a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi
politici, avvalendosi dei responsabili di settore;
b) la sovraintendenza in generale alla gestione dell'Ente, garantendo il
perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs.
267/2000 o del programma delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) da
sottoporre all'approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;
d) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.
197, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 267/2000;
e) il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili di settore;
f) l'adozione di misure organizzative per l'analisi e la valutazione dei costi
dei singoli uffici, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
g) l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra gli uffici della
stessa Amministrazione, che con altre Amministrazioni, ai sensi
rispettivamente degli artt. 2, p comma I, lett. e) e 10, comma I, del D. Lgs.
165/2001;
h) ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento di organizzazione degli
uffici e servizi o delegata dal Sindaco.
CAPO III
Attribuzioni e funzioni
Art.68
RESPONSABILI DI SETTORE
1 - I responsabili di settore, la cui funzione si esplica anche mediante un
diretto rapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e
dei programmi dell'Ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei
fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli
uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del
personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del
materiale in dotazione.
2 - I responsabili di settore svolgono le funzioni loro attribuite in piena
autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le
modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3 - Ai responsabili di settore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse e strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4 - I responsabili di settore si distinguono per le funzioni svolte e per
l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento di organizzazione
definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni degli stessi in
ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si
provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli
incarichi delle posizioni organizzative.
5 - I responsabili di settore nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni
loro conferite dalla legge:
a) formulano proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione di
programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di competenza
dei medesimi;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi e, qualora
preposti alla direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione,
predispongono a tal fine progetti, indicando le risorse ricorrenti alla
realizzazione di ciascun progetto;
c) provvedono all'esecuzione della spesa secondo le modalità e le procedure
previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, sulla base delle
risorse assegnate nel piano esecutivo di gestione o nel programma delle
risorse e degli obiettivi;
d) determinano le modalità di organizzazione e di funzionamento dei rispettivi
uffici, secondo i principi e i criteri generali dettati nel regolamento di
organizzazione; definiscono, nell'ambito dell'azione di coordinamento
esercitata dal Sindaco, l'orario di apertura al pubblico, nonché, in relazione
alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti,
l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione
dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di
quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
f) esprimono parere sull'opportunità di promuovere o resistere alle liti;
g) hanno la rappresentanza attiva e passiva in relazione agli atti e ai
provvedimenti che hanno adottato;
h) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30 aprile
1991, n. 10, i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'unità
organizzativa cui sono preposti e ne coordinano l'attività. Ne verificano il
rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta dei terzi
interessati;
i) verificano e controllano l'attività del personale che fa capo all'unità,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
j) predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza degli
organi di governo i chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti sottoposti al loro esame;
k) provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della
produttività dell'unità organizzativa diretta, previo eventuale esame con le
organizzazioni sindacali secondo le norme vigenti. Provvedono, altresì, alla
verifica sulle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e
all'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in
caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative
per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità.
6 - Oltre alle funzioni generali di cui al precedente comma 5, spetta in
particolare ai responsabili di settore:
a) presiedere e partecipare alle commissioni delle gare;
b) stipulare i contratti in rappresentanza dell'Ente;
c) provvedere ad ordinare i lavori, le forniture, le prestazioni, nonché alle
procedure di collaudo;
d) adottare le determinazioni a contrattare ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti;
e) l'utilizzo dei fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per
contributi, sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e
modalità stabiliti dalle norme regolamentari;
f) disporre la liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell'impegno
assunto;
g) fatte salve le competenze degli organi di governo e specificatamente del
Sindaco, sugli atti espressamente riservati agli stessi dalla legge, adottare,
in via generale, tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno o, comunque, aventi rilevanza esterna, ivi compreso il rilascio di
licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi, in conformità ai programmi,
ai pareri, agli indirizzi ed agli strumenti attuativi approvati nei modi di
legge dagli organi dell'Amministrazione. Qualora l'adozione di tali atti sia
espressamente subordinata dalle relative norme al preventivo esercizio di un
potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, il responsabile di settore
dovrà uniformarsi alle determinazioni di quest'ultima;
h) rilasciare pareri tecnici ed attestazioni di competenza comunale;
i) esprimere i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, come introdotto
dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni;
j) predisporre programmi, redigere progetti e formulare proposte operative,
provvedendo all'uopo agli studi e alle ricerche necessarie;
k) gestire il personale assegnato alla struttura cui sono preposti,
utilizzandolo al meglio nel rispetto delle qualifiche rivestite e delle figure
professionali loro riconosciute, fissarne l'orario di lavoro, autorizzare
l'esecuzione del lavoro straordinario, il godimento del congedo ordinario e
dei permessi retributivi, le missioni fuori Comune, la partecipazione, previa
informazione al Sindaco, al Segretario Comunale e se nominato al Direttore
Generale, a corsi, seminari e simili per il miglioramento della loro
professionalità, il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle norme e degli indirizzi
dettati dall'Amministrazione;
l) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
m) provvedere in genere ad assolvere i compiti e le funzioni loro demandate
dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto nonché dagli organi
comunali nei limiti dei poteri loro attribuiti;
n) emanare atti repressivi, ordinanze di chiusura degli esercizi commerciali o
sospensione delle autorizzazioni commerciali e tutti gli atti previsti
dall'art.22, comma 3, della L.R. 28/99;
o) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione
in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
p) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza.
7 - I regolamenti stabiliscono i casi in cui i responsabili di settore possono
delegare le proprie attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di
delegare la firma degli atti di propria competenza al personale appartenente
all'unità organizzativa diretta.
Art.69
INCARICHI A CONTRATTO
1 - Con contratto a tempo determinato, possono essere coperti posti di
responsabile di servizi e di uffici e di alta specializzazione secondo le
modalità previste da apposito regolamento.
2 - Il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e
qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti per la qualifica da ricoprire.
3 - All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità
e le responsabilità previste per i dipendenti di corrispondente qualifica.
4 - L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del Sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei
risultati conseguiti. L'incarico può essere rinnovato con provvedimento
contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo
conclusosi e non potrà comunque avere una durata superiore al mandato elettivo
del Sindaco.
CAPO IV
Responsabilità
Art.70
RESPONSABILITA' DEI RESPOSABILI DI SETTORE
1 - I responsabili di settore nel rispetto delle direttive, degli indirizzi
politici e degli obiettivi fissati dagli organi di governo, sono direttamente
ed esclusivamente responsabili:
- della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione
garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità
dell'azione amministrativa degli uffici cui sono preposti;
- del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;
- della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli obiettivi;
- del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del
personale.
2 - La responsabilità del responsabile di settore viene esaminata anche con
riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla
struttura cui è preposto.
3 - I risultati delle prestazioni del responsabile di settore - incaricati di
posizione organizzativa - sono soggetti a valutazione annuale in base ai
criteri e alle procedure predeterminati dall'Ente.
Art.71
RESPONSABILITA' DEL PERSONALE
1 - Il personale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, gli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nell'ambito del proprio
ruolo e degli obiettivi assegnati. E' altresì responsabile nei confronti dei
responsabili di settore, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
2 - Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto della normativa
vigente, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il procedimento di
applicazione delle stesse.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art.72
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
1 - L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato
che riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, al Comune autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2 - Il Comune, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, ha potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3 - La finanza del Comune è costituita da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
4 - Il Comune di Prizzi, nell'esercizio dell'attività impositiva, riconosce e
promuove i diritti del contribuente sanciti dalla L. 27.07.2000 n. 212
"statuto dei diritti del contribuente".
Art.73
BENI COMUNALI
1- Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni.
Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e
della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio
comunale sono responsabili il Sindaco, il Segretario Comunale e il
Responsabile del Settore economico-finanziario.
Art.74
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
1 - La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse
disponibili.
2 - Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi, dei termini e delle
procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione
per l'anno successivo.
3 - Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri
atti e documenti prescritti dalla legge.
4 - Il bilancio è redatto osservando i principi di unità, annualità,
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
5 - Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati anche
gli obiettivi, i programmi e gli interventi che si intendono realizzare anche
al fine di consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, quello
sulla gestione e sull'efficienza dell'azione amministrativa.
6 - Compete alla Giunta Comunale l'adozione del Programma Esecutivo di
Gestione o del Programma delle Risorse e degli Obiettivi, su proposta del
Direttore Generale e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal
Consiglio. Nel PEG (o nel PRO) vengono definiti gli obiettivi gestionali da
affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane,
finanziarie e strumentali.
7- I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio.
8 - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
9 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio nei termini previsti dalla
legge.
10 - I provvedimenti che comportino impegni di spesa sono trasmessi al
Responsabile del Settore Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione di
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Art.75
CONTROLLI INTERNI - PRINCIPI GENERALI
1 - I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativa e
contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione
amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista
dalla legge e dai regolamenti.
2 - I controlli interni si articolano in quattro distinte categorie:
- controllo strategico;
- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- valutazione delle prestazioni del personale incaricato di posizione
organizzativa.
3 - Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività
di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli
indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione previsionale e
programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza e a
collaborare con gli organi di governo con le modalità stabilite dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4 - Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto
tra costi e risultati. La Giunta Comunale provvede a stabilire le procedure
della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili,
le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei
servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5 - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile mira a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
6 - La valutazione delle prestazioni del personale incaricato di posizione
organizzativa, affidata al Nucleo di Valutazione, mira a verificare
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'operato del Responsabile del
Settore al fine di consentire al Sindaco la conferma o la revoca
dell'incarico, nonché al fine ultimo di ottimizzare la gestione dell'Ente.
Art.76
REVISORI DEI CONTI
1 - La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune
è affidata ad un collegio di revisione, composto da tre componenti eletti dal
Consiglio Comunale.
2 - La durata in carica dei componenti del collegio, e le cause di cessazione
dalla carica sono stabilite dalla legge.
3 - Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di
decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a
consigliere comunale.
4 - Le funzioni dei revisori dei conti sono disciplinate dalla legislazione
vigente ed esplicitate dal regolamento di contabilità.
5 - Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità l'organizzazione
e il funzionamento del collegio.
Art.77
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
1 - Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,
alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, a

