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REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL

"GARANTE DELLA PERSONA DISABILE"

 

Data Delibera: 13 novembre 2003
Numero Delibera: 53
Data entrata in vigore: 16 dicembre 2003

Tipo regolamento: Regolamento Comunale
Titolo: Regolamento Comunale sulla Istituzione della Figura del "Garante della Persona Disabile"
N° articoli:
10

 

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ART. 1

Presso il Comune di Prizzi è istituito l'Ufficio del " Garante della persona disabile".
 

ART. 2

La Figura del Garante della Persona Disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa è organo uni personale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle Associazioni o altri l'enti rappresentativi degli interessi dei disabili operanti nel territorio comunale.

ART. 3

L’incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed e rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della Persona Disabile dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune. Il personale che collaborerà con il Garante della Persona Disabile sarà scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità e dovrà essere in possesso di untitolo di studio di istruzione secondaria superiore.

ART. 5

II Garante della Persona Disabile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne Faranno apposita richiesta scritta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali.

ART. 6

Al Garante della Persona Disabile sarà garantita la partecipazione a corsi e convegni affinché acquisisca un'adeguata Formazione professionale in materia di disabilità.

ART. 7

II Garante dovrà essere in possesso di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone Disabili residenti nel Comune di Prizzi. Su tale registro saranno annotati tutti i provvedimenti adottati dal Garante della Persona Disabile durante lo svolgimento della sua attività.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su tatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 8

II Garante della Persona Disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato-o possa derivare- un danno materiale o morale al Disabile. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. In caso di mancata risposta il Garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Dirigente della struttura e. dopo che avrà verifìcato l'ulteriore silenzio per altri trenta giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed Assessori. Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti ai Dirigenti degli Uffici Statali, Comunali. Provinciali. Regionali al line di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi: segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti emissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona Disabile. Può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al line di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale. Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone Disabili.

ART. 9

Annualmente il Garante della Persona Disabile presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco. all'Assessore ai Servizi Sociali ed alle Associazioni di categoria. 11 Sindaco riferisce annualmente per iscritto al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della Persona Disabile. all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate. Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

ART. 10

II Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.