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  REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

 

Data Delibera: 26/11/2004
Numero Delibera:49
Data entrata in vigore: 02/01/05
Tipo regolamento: Regolamento Consiglio Comunale
Titolo: Regolamento Consiglio Comunale
N° articoli: 54

 

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Finalità e oggetto del regolamento

Art.2-Interpretazione del regolamento

Art.3-La sede delle adunanze

Art.4-Pubblicità delle riunioni

Art.5- Adunanze aperte

 CAPO III CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6-Mandato elettivo

Art. 7- Obbligo di astensione

Art. 8-Decadenza, rimozione sospensione

Art. 9-Dimissioni e decadenza

Art. 10-Diritti dei consiglieri

CAPO III GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 11-I gruppi consiliari

Art. 12-Conferenza capigruppo

Art. 13-Commissioni consiliari

Art. 14-Commissioni temporanee

Art. 15-Commissioni speciali d’inchiesta

Art. 16-Gettone di presenza

Art. 17-Commissioni previste da leggi e regolamenti

Art. 18-Il consigliere anziano

Art. 19-Il presidente del consiglio comunale

Art. 20-Attribuzioni e poteri del presidente

Art. 21-Cessazione carica presidente e vice-presidente

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 22-Adempimenti di prima adunanza

Art. 23-Convocazione

Art. 24-Formulazione ordine del giorno

Art. 25-Termini di consegna

Art. 26-Pubblicazioni

Art. 27-Deposito degli atti

Art. 28-Informazione dei consiglieri

 CAPO V LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 29-Validità delle riunioni

Art. 30-Partecipazione del sindaco e degli assessori

Art. 31-Partecipazione del segretario

Art. 32-Comportamento dei consiglieri

Art. 33-Ordine della discussione

Art. 34-Svolgimento della discussione

Art. 35-Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 36-Emendamenti

Art. 37-Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 38-Le interrogazioni

Art. 39-Le interpellanze

Art. 40-Mozione

Art. 41-Mozione d’ordine e fatto personale

Art. 42-Conclusione dei lavori

CAPO VI VOTAZIONIE DELIBERAZIONI

Art. 43-Le votazioni

Art. 44-Forme di votazioni

Art. 45-Esito delle votazioni

Art. 46-Redazione del verbale

Art. 47-Approvazione del verbale

CAPO VII AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art. 48-Principi generali

Art. 49-Risorse

Art. 50-Servizi

Art. 51-Attività di gestione

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 52-Approvazione modifiche e diffusione del regolamento

Art. 53-Entrata in vigore

Art. 54-Norma finale

^^^^^^^^^^^^^^****^^^^^^^^^^^^^^^^^

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 Art.1 - Finalità e oggetto del regolamento

 

Art.2 - Interpretazione del regolamento

Art.3 - La sede delle adunanze

Art. 4 - Pubblicità delle riunioni

Art. 5 - Adunanze aperte

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

 Art.6 - Mandato elettivo

Art. 7 - Obbligo di astensione

Art.8 - Decadenza, rimozione, sospensione, surroga

Art.9 - Dimissionie decadenza

Art.10 - Diritti dei consiglieri

  1. I Consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio senza spesa di copia dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale, delle Aziende e dagli Enti da questa dipendenti o controllati e degli atti preparatori in essi richiamati ed, inoltre, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli Organismi di partecipazione.

  2. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure e modi saranno regolati da apposito regolamento sul diritto d’accesso dei Consiglieri.

  3. I Consiglieri Comunali sono comunque tenuti al segreto nei casi previsti dalle Leggi.

 CAPO III

GLI ORGANI CONSILIARI

Art.11 - I gruppi consiliari

  1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione, la composizione dei gruppi e la nomina del Capogruppo.

  2. In assenza di tale ultimo adempimento è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti.

  3. I gruppi devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri.

  4. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d’ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

Art.12 - Conferenza dei capigruppo

 Art.13 - Commissioni consiliari

 Art.14 - Commissioni temporanee

Art.15 - Commissioni speciali d’inchiesta

Il Consiglio comunale, preso atto delle relazioni delle Commissioni, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta o agli altri organi competenti i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che questi dovranno adottare in un termine prestabilito.

Art.16 - Gettone di presenza

Art.17 - Commissioni previste da leggi e regolamenti

 Art.18 - Il consigliere anziano

Art.19 - Il presidente del consiglio comunale

Art.20 - Attribuzioni e poteri del presidente

Art.21 - Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 22 - Adempimenti di prima adunanza del consiglio

Art.23 - Convocazione

Art.24 - Formulazione ordine del giorno

Art. 25 - Termini di consegna
 

Art.26 - Pubblicazioni

  1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

  2. Entroi termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:

3.L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.

Art.27 - Deposito degli atti

  1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.Gli atti relativi alle riunioni convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.

 Art.28 - Informazione dei consiglieri

2. Ad ogni Consigliere, assieme all'avviso di convocazione, deve essere recapitata, a cura del Presidente del Consiglio, copia dei regolamenti, delle mozioni e delle risoluzioni inseriti all'ordine del giorno.

3.I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

CAPO V

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art.29 - Validità delle riunioni

  1. II Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica,tranne che nella seduta di seconda convocazione.

  2. Nella o durante la seduta di inizio la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga-meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in seconda convocazione, al giorno successivo a quello in cui èvenuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell’avvisodi convocazione per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

  3. Nellaseduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si computano per unità.

  4. Le sedute non possono iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. La presenza dei Consiglieri viene accertata mediante l'appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale. All'inizio della seduta di prima convocazione, qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.

5.Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dei precedenti commi.

6.Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nome degli assenti al momento della chiusura della seduta.

Art.30 - Partecipazione del sindaco e degli assessori
  1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni delConsiglio,all'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.

  2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

  3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

  4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'iniziò della procedura di votazione

Art. 31 - Partecipazione del Segretario

  1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

3.Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione

Art.32 - Comportamento dei consiglieri

Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all’argomento in esame.

Art.33 - Ordine della discussione

Art.34 - Svolgimento della discussione
  1. Terminata la lettura della proposta e l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del Sindaco o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

  2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

  3. Gli altri Consiglieri possono intervenire, per fatti nuovi o in dissenso con il proprio gruppo, nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articoloe di norma per non più di 10 minuti ciascuno.

  4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini dì cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

  5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Art.35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

  1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell’argomento.

  2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento adaltra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

  3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

  4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo. II Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.36 Gli emendamenti

Art.37 - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art.38 - Le interrogazioni

  1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.

  2. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti intendono assumere su un argomento.

  3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all'Ufficio Segreteria del Comune, o durante le adunanze del Consiglio.

  4. L’interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o scritta. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all’ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione per il loro svolgimento, qualora il Consiglio non sia stato già formalmente convocato. Qualora la convocazione del Consiglio non sia prevista a breve scadenza,la risposta sarà data per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione. Alle interrogazioni con risposta scritta si è tenuti a rispondere entro il termine massimo di trenta giorni. Della risposta è data comunicazione al Presidente, affinché sia inserita nel processo verbale della seduta del Consiglio. Se la risposta non è data entro detto termine, l’interrogazione viene iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

  5. L'illustrazione dell'interrogazione non può avere durata superiore ai dieci minuti.

  6. Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal Sindaco o da un componente della Giunta e non possono protrarsi per più di dieci minuti. L'interrogante ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti, nonché di dichiararsi soddisfatto o meno; può dichiarare che, in conseguenza della risposta presenterà apposita mozione.

  7. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, ha facoltà di replica soltanto un Consigliere, di norma il primo firmatario, salvo differenti accordi tra gli interroganti.

  8. L'interrogazione si intende rinviata se, al momento del suo svolgimento, non sono presenti in Aula l'interrogante e il componente dell’ organo esecutivo delegato alla risposta.

  9. Ciascun Consigliere ha diritto di rivolgere verbalmente interrogazioni o interpellanze ritenuteurgentiall'internodiognisedutadel Consiglio.

 Art.39 - Le interpellanze

Art.40 - Mozione

Art.41 - Mozione d’ordine e fatto personale

Art.42 - Conclusione dei lavori

Capo VI

VOTAZIONIEDELIBERAZIONI

Art.43 - Le votazioni

c)per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d)iprovvedimentiperiqualisianostatiapprovatiemendamentiomodifichevengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

 Art.44 - Forme di votazioni

4.La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

Art. 45 - Esito delle votazioni

1.Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum ' speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia il numero deivoti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un’unità al totale dei presenti.

2.I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti, tranne nei casi d’astensione obbligatoria.