Stemma di Prizzi
 
 Vista di Prizzi

 

 

 

 

REGOLAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI

 

Data Delibera: 29 marzo 2004
Numero Delibera:
10
Data entrata in vigore:
1 maggio 2004
Tipo regolamento:
Regolamento Comunale
Titolo:
Regolamento Comunale Centro Diurno Anziani
N° articoli:
18
 

^^^^^^^^^^^^*****^^^^^^^^^^^^^^^

SOMMARIO

Art.l - Finalità

Art.2 - Requisiti per l'ammissione

Art.3 - Orario d'apertura

Art.4 - Comportamento dell'utente

Art. 5 - Gli organi

Art. 6 - Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione.

Art. 7 - Assemblea degli iscritti: compiti

Art.8 - Comitato di Gestione - Composizione

Art. 9 - Elezione Comitato di Gestione

Art. 10 - Candidature al Comitato di Gestione

Art. 11 - Procedura per l'insediamento del Comitato di Gestione

Art.12 - Validità delle sedute

Art. 13 - Comitato di Gestione: compiti

Art.14 - Comitato di Gestione: durata

Art. 15 - II Presidente

Art.16 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Art. 17 - Abrogazione di norne

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

^^^^^^^^^^^^*****^^^^^^^^^^^^^^^

Art.l - Finalità

1.Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei servizi e di facilitare i rapporti tra gli utenti del Centro Diurno.

2.Il Centro Diurno è destinato prevalentemente, ma non esclusivamente, alle persone anziane. Il Centro Diurno, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative può, quale servizio aperto, favorire l'accesso di tutta la comunità per romuovere l'integrazione delle diverse fasce d'utenza.

Art.2 - Requisiti per l'ammissione

1 .Per essere ammessi al centro Diurno e necessario inoltrare domanda al Servizio Sociale del Comune mediante la compilazione di apposito modulo.

2.La tessera, che da diritto alla partecipazione alle attività del Centro, viene rilasciata dopo l'avvenuta presentazione da parte dell'utente di un certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive e diffusive e di turbe mentali e l'idoneità del soggetto alla vita di relazione.

3.I1 Responsabile del Centro diurno dovrà tenere presso la sede del Centro stesso una scheda di tutti gli utenti contenente i dati anagrafici, il domicilio e gli indirizzi dei familiari, da utilizzare in caso di bisogno. L’utilizzo dei servizi del Centro Diurno (di tutti o parte di essi) è gratuito o a parziale pagamento.

Art.3 - Orario d'apertura

l.La durata dell'apertura del Centro Diurno e stabilita dal Comitato di Gestione in relazione ai servizi prestati, alle esigenze locali e climatiche; tale durata dovrà essere comunicata ai competenti Uffici Comunali ed agli organi di polizia secondo le disposizioni vigenti e affissa in modo visibile dall'utenza all'ingresso del Centro Diurno.

Art.4 - Comportamento dell'utente

1.L'utente deve rispettare gli orari dei servizi, le norme particolari ed ogni altra disposizione che il Responsabile ritiene opportuna impartire per il buon andamento del Centro Diurno.
2.E’ tenuto ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il centro è dotato e del regolamento comunale vigente;

3. Sono, pertanto, vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà del centro, qualsiasi elemento di turbativa che non consenta agli iscritti il normale e corretto svolgimento delle varie attività.

4. E’fatto divieto di fumare nei locali del Centro.

5. In caso di gravi o persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il comitato di gestione a maggioranza dei due terzi può decidere di ritirare la tessera.
6.L’utente non può introdurre nel Centro Diurno persone sprovviste di tessera senza il consenso del Presidente del Comitato di gestione del Centro stesso.

Art. 5 - Gli organi

l. Sono organi di gestione del Centro Diurno:

a)l'Assemblea degli iscritti;

b) il Comitato di gestione;

c) il Presidente del Comitato di gestione.

Art. 6 - Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione

1. L'assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Sociale.

2. L’assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.

3. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. I.'assemblea degli iscritti e validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più 1 degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.

5. Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.

6. Le sedute ordinarie si svolgono due volte l’anno,

7. Le sedute straordinarie sono convocate:

- su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione;

- su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione;

- su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti.

Art. 7 - Assemblea degli iscritti: compiti

1. Sono compiti dell'assemblea:

a) indicare gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del centro;

b) valutare, esaminare e verificare il piano programmatico ed il consuntivo annuale predisposti dal comitato di gestione.

Le decisioni dell'assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art.8 - Comitato di Gestione - Composizione

1.Il Comitato di Gestione è composto da un numero di iscritti eletto proporzionalmente al numero degli iscritti al Centro Diurno, secondo la seguente tabella:

a) numero degli iscritti fino a 400: 5 membri:

b) numero degli iscritti da 401 a 600: 7 membri:

c) numero degli iscritti da 601 a 800: 9 membri;

d) numero degli iscritti oltre 801: 11 membri.

Art. 9 - Elezione Comitato di Gestione

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Dirigente dell'Area con propria determinazione al massimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica.
Della data ne è data comunicazione mediante Avviso Pubblico affisso nel territorio comunale almeno dieci giorni prima dell'espletamento delle votazioni.

2. Il seggio dovrà essere costituito presso il Centro, con personale comunale designato dal Dirigente dell'Area in numero variabile dalle tre alle cinque unità, ivi compreso il Presidente del seggio.

3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro interessato in un solo giorno, dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

4. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza. Saranno considerate valide le schede che conterranno il nome ed il cognome, o il solo cognome del candidato.

5. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.

6.Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali.

Art. 10 - Candidature al Comitato di Gestione

1. I candidati alla carica di membro del Comitato di Gestione e gli elettori devono essere iscritti al centro da almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta entro e non oltre 7 giorni dalla data prevista per la votazione al Dirigente dell'Area interessata.

3. L’elenco dei candidati sarà affisso presso il centro sociale e nella sede comunale allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.

Art. 11 - Procedura per l'insediamento del Comitato di Gestione

1. Sono eletti gli iscritti che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età.

2. Il Dirigente dell'Area interessata entro dieci giorni dalla votazione, convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo comitato di gestione. Detta riunione è presieduta fino all'elezione del presidente dal componente del comitato più votato. A parità di voti il più anziano di età.

3. La prima riunione del Comitato di Gestione avrà all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Art.12 - Validità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente la maggioranza semplice dei suoi membri.

2. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13 - Comitato di Gestione: compiti

1. Il comitato di gestione:

a) elegge, con separata votazione, il Presidente e il Vicepresidente. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il 51% dei voti dei membri eletti nel Comitato di Gestione;

b) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del centro in base alle finalità del Centro stesso;

c) stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del centro garantendo l'apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi. Assegna i turni di presenza dei membri del comitato di gestione all'interno del centro nella gestione ordinaria delle attività:

d) provvede alla apertura ed alla chiusura del centro sociale mediante la presenza di un suo membro. Qualora, per causa di forza maggiore, uno dei suddetti membri non sia temporaneamente disponibile il presidente può proporre al comitato di affidare l'incarico ad uno o più iscritti non facenti parte del comitato di gestione. La chiave dell'ingresso del centro viene custodita dal presidente o, in caso di impossibilità dello stesso dal vicepresidente o da altro membro del comitato;una copia della chiave del centro diurno deve essere depositata presso la sede comunale;

e) assicura durante l'orario di apertura del Centro, la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc.);

f) ha l'obbligo di promuovere la convocazione dell'assemblea degli iscritti almeno due volte l'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario e tutte le volte che viene richiesto nei termini previsti dagli articoli precedenti;

g) avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;

h) approva il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'assemblea degli iscritti;

i) provvede ad inoltrare ai competenti uffici eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e traordinaria, riguardanti il complesso adibito a centro sociale, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo dei vari servizi esperiti dalla Amministrazione Comunale;

l) predispone annualmente il consuntivo delle attività dell'anno precedente che deve essere sottoposto alla valutazione dell'assemblea degli iscritti;

m) promuove l'attività di gruppi, organismi associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio;

n) provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali l’iscritto può essere strettamente interessato;

Art.14 - Comitato di Gestione: durata

1.Il comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere della proclamazione degli eletti e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato. I Componenti del Comitato di Gestione non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

2. I membri del comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento.

3.La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione.

4. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri i membri decaduti è necessario procedere alla elezione dei membri mancanti, attivando le procedure per indire le nuove elezioni per eleggere il membro mancante ove non sia possibile sostituirlo con il primo dei non eletti.

5. Se il comitato di gestione non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme,di leggi o regolamenti, la Giunta Municipale ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, su proposta del Segretario Generale, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale con un livello contrattuale non inferiore al VI, che provveda all'ordinaria amministrazione del Centro sociale degli anziani e al disbrigo delle questioni urgenti e che provveda a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre sei mesi dallo scioglimento del comitato di gestione.

Art. 15 - II Presidente

1. E’ eletto in base a quanto stabilito dall'articolo 17. comma 1 sub "a", del presente regolamento e dura in carica l'intero mandato del Comitato di Gestione.
2. Egli rappresenta legalmente il centro e ne è il responsabile; il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le funzioni nei momenti di assenza dello stesso.

3. Egli provvede alla convocazione del comitato di gestione e dell'assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambi gli organismi ne presiede le sedute.

4. Può invitare, sentito il parere del comitato di gestione, a partecipare alle sedute del comitato, ove lo ritiene opportuno e a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazioni o di organismi che si occupano dei problemi dell'anziano o che comunque agiscono nella realtà sociale.

5. Il presidente può essere revocato su istanza motivata di un solo membro del comitato di gestione, approvata a maggioranza qualificata dei due terzi del comitato stesso. Nella suddetta ipotesi, trascorsi quindici giorni dall'ultima riunione, la convocazione del comitato è disposta dal vicepresidente.

6. Nel caso che la revoca venga respinta, la stessa non può essere proposta nuovamente prima di sei mesi.

7. Le stesse procedure di cui al punto 1 e al punto 5 si applicano per il vicepresidente.
8. Nel caso di revoca congiunta del presidente e del vicepresidente il comitato di gestione sarà convocato e presieduto dal membro del comitato più anziano di età, il quale convocherà la riunione per la assegnazione di nuove nomine.

Art.16 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il centro diurno dipende funzionalmente ed amministrativamente dal Settore e dagli Uffici competenti che provvedono al pagamento delle bollette delle utenze;

2. Il centro si avvale della collaborazione del personale comunale assegnato al servizio Sociale;

3. L’Amministrazione Comunale può utilizzare i locali destinati al centro diurno per la realizzazione di iniziative sociali, ompatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dai comitati di gestione dei centri medesimi.

Art. 17 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le deliberazioni precedentemente adottate in materia di centri sociali degli anziani.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tulle le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.. 80 dello Statuto Comunale, verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della relativa delibera di approvazione, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Lo stesso entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello dell'ultimo giorno di scadenza della 2^ pubblicazione.