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ALIQUOTE ICI ANNO 2008 |
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ALIQUOTA ORDINARIA |
6,70 |
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE |
5,00 |
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
€. 103,29 |
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Versamento su c.c. n. 53344404 - COMUNE DI PRIZZI |
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Causale - Riscossione ICI |
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Data
Delibera: 29/09/98
Numero Delibera:56
Data entrata in vigore: 01/01/1999
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo: Regolamento ICI
N° articoli: 29
INDICE GENERALE
Art. 1 -
Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 -
Soggetto passivo
Art. 3 -
Esenzioni
Art. 4 -
Pertinenze delle abitazioni principali
Art. 5 -
Aree divenute inedificabili
Art. 6 -
Valore aree fabbricabili
Art. 7 -
Fabbricati fatiscenti
Art. 8 -
Validità dei versamenti dell'imposta
Art. 9 -
Comunicazione di variazione
Art.10 -
Disciplina dei controlli
Art.11 -
Modalità dei versamenti differimenti
Art.12 -
Accertamento con adesione
Art.13 -
Avvio del procedimento per
l'accertamento con adisione
Art.14 -
Procedura per l'accertamento con
adesione
Art.15 -
Atto di accertamento con adesione
Art.16 -
Adempimenti successivi
Art.17 -
Perfezionamento della definizione
Art.18 -
Compenso incentivante al personale addetto
Art.19 -
Utilizzazione del fondo
Art.20 -
Sanzioni ed interessi
Art.21 -
Ritardati od omessi pagamenti
Art.22 -
Procedimento di irrogazione delle
sanzioni
Art.23 -
Irrogazione immediata delle sanzioni
Art.24 -
Ravvedimento
Art.25 -
Norme abrogate
Art.26 -
Pubblicità del regolamento e degli atti
Art.27 -
Entrata in vigore del regolamento
Art.28 -
Casi non previsti dal presente regolamento
Art.29 -
Rinnovo dinamico
Mofifiche e
variazioni (Deliberazioni del Consiglio Comunale)
DCC. N° 76 del
29/11/02 - Modifica Regolamento ICI
DCC. N° 84 del 28/12/02 -
Modifica all'art. 4
Regolamento ICI
DCC. N° 13 del 05/04/03 -
Modifica comma 2
dell'art. 4 del Regolamento ICI
Art. 1
- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.
1.Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art.2
- SOGGETTO PASSIVO.
1.Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
Art.3
- ESENZIONI.
1.In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2.L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
3.Inoltre sono esenti, da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art.4
- PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
1.Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2.Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ma anche al di fuori purché ubicati nel territorio comunale.
3.Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5.Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
6.Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per questa previste, quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2 grado.
Art.5
- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI.
1.Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 3 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.
Art.6
- VALORE AREE FABBRICABILI.
1.Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
ZONA VALORE VENALE in mq
A (Densità edilizia 5,00 mc/mq)L. 100.000
B1 (Densità edilizia 5,00 mc/mq)L. 100.000
B2 (Densità edilizia 3,00 mc/mq) L. 60.000
C1 (Densità edilizia 2,50 mc/mq)L. 50.000
C2 (Densità edilizia 1,75 mc/mq)L. 35.000
C3 (Densità edilizia 1,00 mc/mq)L. 20.000
C4 (Densità edilizia 0,50 mc/mq)L. 10.000
D (Densità edilizia 3,00 mc/mq)L. 60.000
C (Densità edilizia 2,50 mc/mq)L. 50.000
2.Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3.I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
Art.7
- FABBRICATI FATISCENTI
1.Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2.Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA.
1.I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
Art.9
- COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE.
1.L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 30 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio tributi comunale.
Art.10
- DISCIPLINA DEI CONTROLLI.
1.I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2.È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5 anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3.Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4.La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni successivi.
Art.11
- MODALITÀ DEI VERSAMENTI DIFFERIMENTI.
1.I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
a)il concessionario della riscossione dei tributi;
2.I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2 grado.
Art.12
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1.É introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2.Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3.L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
Art.13
- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1.Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invio a comparire, nel quale sono indicati:
a)gli elementi identificativi dell'atto denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2.Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3.Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 3, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4.La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta la rinuncia all'istanza.
5.Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6.All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.
Art.14
- PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1.L'accertamento con adesione del contribuente di cui agli artt. 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2.La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione, che ne formano oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.
Art.15
- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1.L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare,sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2.Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3.La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta è ridotta a 1/4.
Art.16
- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
1.Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 15 con le modalità di cui al precedente art. 11.
2.Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3.Non è richiesta la presentazione di garanzia.
4.In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
a)Perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b)Dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza, della rata non versata.
5.Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui
all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Art.17
- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
1.La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 16, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 16.
Art.18
- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
1.In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1 lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2.Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Art.19
- UTILIZZAZIONE DEL FONDO
1.Le somme di cui al precedente articolo 18, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a)Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e dell'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura compresa dell'1%:
b)Per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa dell'0,5%
2.Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3.La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.
Art.20
- SANZIONI ED INTERESSI
1.Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000.
2.Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3.Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sullo ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta, infedele.
4.Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5.La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6.Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
7.Per l'omessa comunicazione delle, notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire 100.000.
Art.21
- RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
1.Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2.Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art.22
- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
1.Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2.L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3.Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4.Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5.L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6.L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l' impugnazione immediata.
7.Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di 1 anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Art.23
- IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI
1.In deroga alle previsioni dell'art. 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il provvedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento di rettifica, motivato a pena di nullità.
2.É ammessa definizione agevolata con il pagamento del 1/4 delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Art.24
- RAVVEDIMENTO
1.La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata gia contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
a)ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b)ad 1/8 del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore;
c)ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro 1 anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 9;
d)ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 9, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2.Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.
Art.25
- NORME ABROGATE.
1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art.26
- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.
1.Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art.27
- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.
1.Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro il 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art.28
- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
1.Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione;
a)Le leggi nazionali;
b)Lo Statuto comunale;
c)I regolamenti comunali.
Art.29
- RINVIO DINAMICO.
1.Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2.In tali casi, in attesa della
formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra
ordinata.
MODIFICHE E VARIAZIONI
(Deliberazioni del Consiglio Comunale)
DCC. N° 76 del 29/11/02 - Modifica regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
- Per ragioni di bilancio, al
fine di incrementare le entrate ici, annullare il comma 6 dell'art. 4 del
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che cita
testualmente " Sono considerate abitazioni principali con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste
previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale, entro il secondo grado";
- di apportare la suddetta modifica al nostro regolamento ici e di avvisare i
contribuenti tramite manifesti, siti internet, ecc. , dell’ avvenuta
variazione.
DCC. N° 84 del 28/12/02 - Modifica all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
- Modificare l’ art. 4 del
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili,
aggiungendo la seguente dicitura: “I fabbricati accatastati in categoria A,
acquistati da soggetti non residenti nel Comune di Prizzi e che utilizzano gli
stessi immobili come sede stagionale per le proprie vacanze" possono
beneficiare dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per le
abitazioni principali; al fine di promuovere ed incrementare le presenze
turistiche ed il mercato immobiliare a Prizzi;
- apportare la suddetta modifica al nostro regolamento ICI e di avvisare i
contribuenti tramite manifesti, siti internet, ecc. , dell’ avvenuta
variazione.
DCC. N° 13 del 5/04/03 - Modifica comma 2 dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
- Sostituire il comma 2 dell’
art. 4 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, con la seguente dicitura: “Ai fini di cui al comma 1, si intende per
pertinenza il fabbricato appartenente al gruppo catastale C2 (Magazzino e
locale di deposito), C6 (garage, ecc. ) C7 (Box e posto auto coperto) , che è
ubicato non solo nello stesso edificio o complesso immobiliare, ma anche al di
fuori, purché all’ interno del perimetro urbano. I proprietari di più
fabbricati appartenenti allo stesso gruppo catastale, possono usufruire dell’
agevolazione di cui al comma 1, per un solo garage, ecc. (C6), per un solo
magazzino e locale di deposito (C2) e per un solo box (C7). ”;
- di apportare la suddetta modifica al nostro regolamento ici e di avvisare i
contribuenti tramite manifesti, siti internet, ecc. , dell’ avvenuta
variazione.